DECRETO LEGGE 27 Giugno 2003, n.151 Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

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Art. 8

Entrata in vigore

1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003




Ciampi
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli



Articolo 2
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Articolo 3
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Articolo 4
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Articolo 5
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Articolo 6
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Articolo 7
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Articolo 8
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Tabella punti
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